Due imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello. Il Primo Ricorrente lamentava il mancato proscioglimento immediato. Il Secondo Ricorrente contestava l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, sostenendo l'assenza di accordo tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Con il concordato in appello le parti rinunciano ai motivi di impugnazione, precludendo al giudice ogni ulteriore valutazione sul proscioglimento. Inoltre, quando la pena concordata supera i tre anni di reclusione, le pene accessorie scattano automaticamente per legge, anche se non inserite nell'accordo. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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