Un padre, dopo aver venduto la nuda proprietà di un'azienda agricola e aver trattenuto per sé il diritto di usufrutto, è stato citato in giudizio dalla figlia e dalla società acquirente, che sostenevano l'estinzione del diritto per non uso ventennale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che anche atti di godimento parziali o sporadici, come visitare la proprietà, mantenere la residenza, accedere ai locali o costituire un'ipoteca sul diritto stesso, sono sufficienti a interrompere la prescrizione e a conservare il diritto di usufrutto.
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