La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23019/2024, chiarisce un punto fondamentale nei rapporti di appalto. Un'impresa appaltatrice non può agire legalmente contro un subappaltatore per vizi dell'opera fino a quando il committente finale non abbia formalmente denunciato tali difetti. La Corte ha stabilito che, in assenza di tale denuncia, l'appaltatore manca di un "interesse ad agire" concreto e attuale, un presupposto processuale che il giudice può rilevare anche d'ufficio. La decisione respinge il ricorso dell'appaltatrice, confermando che il suo diritto sorge solo dopo essere stata chiamata a rispondere dal proprio cliente.
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