Un avvocato ha impugnato il decreto con cui il giudice delegato ha stabilito la liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta a favore di un fallimento. Il Tribunale ha ricalcolato le somme, rilevando una duplicazione di spese a favore della procedura e un errore nel calcolo degli acconti a favore del legale, compensando poi i rispettivi importi. L'avvocato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il fallimento non potesse chiedere la revisione delle somme senza un reclamo autonomo e tempestivo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che, trattandosi di un unico rapporto professionale, il giudice deve effettuare un semplice accertamento contabile di dare e avere. Inoltre, nel rito camerale, la difesa può proporre domande di riforma del provvedimento fino alla prima udienza, senza rigidi limiti temporali.
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