Una persona, vittima di lesioni in un incidente stradale, ha impugnato la sentenza che le attribuiva una parte della responsabilità, stabilendo un concorso di colpa al 30%. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno affermato un principio fondamentale: la quantificazione delle percentuali di colpa è un 'apprezzamento di fatto' che spetta ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso della vittima è stato respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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