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Art. 1227 Codice Civile — Sezione Seconda Penale

3 provvedimenti

Altri anni per Art. 1227 Codice Civile

Responsabilità solidale banca per truffa promotore
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un istituto di credito, in qualità di responsabile civile, per le truffe e le appropriazioni indebite commesse da un proprio promotore finanziario. La difesa della banca sosteneva che la consegna dei codici di accesso all'home banking da parte dei clienti configurasse una negligenza tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la responsabilità solidale dell'intermediario permane se la condotta dei clienti non è palesemente anomala o collusiva, ribadendo che il rischio d'impresa grava sulla struttura che beneficia dell'attività del preposto.
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Responsabilità civile e prescrizione: guida pratica
La Corte di Cassazione chiarisce il rapporto tra responsabilità civile e prescrizione, confermando che l'estinzione del reato non impedisce la condanna al risarcimento. Il giudice penale, accertata l'impossibilità di un'assoluzione piena, deve applicare il criterio civilistico della probabilità prevalente per confermare le statuizioni civili, analizzando il nesso causale tra la condotta fraudolenta e il danno patrimoniale subito dalla parte offesa.
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Responsabilità intermediario finanziario: quando manca
La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità dell'intermediario finanziario per la truffa commessa da un suo dipendente ai danni di alcuni investitori. La decisione si fonda sull'assenza del "nesso di occasionalità necessaria", poiché le azioni fraudolente del dipendente erano totalmente slegate dalle sue mansioni lavorative effettive, che non prevedevano contatti diretti con la clientela. Gli investitori non erano clienti della società, non avevano mai firmato contratti con essa e le somme versate non sono mai transitate sui suoi conti.
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