Un dipendente comunale, addetto al servizio idrico, si oppone al trasferimento presso la società privata subentrata nella gestione del servizio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32773/2024, stabilisce che il passaggio dei dipendenti pubblici in questi casi è automatico e non richiede il consenso del lavoratore. La normativa, infatti, configura una fattispecie legale di trasferimento finalizzata a garantire la continuità occupazionale, applicando la disciplina del trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.). Il rifiuto del lavoratore è quindi irrilevante.
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