L'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione affronta il caso di lavoratori che, dopo essere stati licenziati e aver percepito l'indennità di mobilità, ottengono una sentenza di reintegrazione. Tuttavia, a causa del fallimento del datore di lavoro, la reintegrazione non avviene mai di fatto. L'INPS chiede la restituzione delle indennità versate. Rilevando un profondo contrasto giurisprudenziale sulla questione, la Corte non decide nel merito ma rimette la causa alle Sezioni Unite per stabilire un principio di diritto definitivo. Il dilemma è se prevalga la reintegrazione formale ('de iure') o la mancata ripresa effettiva del lavoro ('de facto') nel determinare la legittimità dell'indennità.
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