La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 15896/2025, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che il diritto al rimborso fiscale sisma, pari al 90% delle imposte versate a seguito del terremoto in Sicilia del 1990, spetta al lavoratore dipendente e non al datore di lavoro che ha agito come sostituto d'imposta. La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato, secondo cui la normativa di favore costituisce uno 'ius superveniens' che rende non dovute le somme già pagate, legittimando la richiesta di restituzione da parte del contribuente, quale effettivo soggetto passivo del tributo.
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