Un uomo, assolto dopo un periodo di detenzione, chiede la riparazione per ingiusta detenzione. Il suo avvocato invia l'istanza tramite PEC, senza firma digitale ma allegando una procura speciale. La Corte d'Appello la dichiara inammissibile per vizio di forma. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio importante: la procura speciale, se chiara e specifica, è sufficiente a garantire la provenienza e la volontà del richiedente, sanando la mancanza della firma digitale sull'atto principale. Di conseguenza, l'istanza è valida e deve essere esaminata nel merito. Vince il cittadino.
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