L'Imputato, condannato per rapina e lesioni aggravate, propone ricorso in Cassazione contestando la validità del concordato in appello. Sostiene che il sostituto del suo difensore di fiducia, delegato oralmente, non avesse il potere di firmare l'accordo sulla pena in udienza, mancando di una procura speciale autonoma. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il sostituto processuale può validamente perfezionare il concordato in appello se si limita a riportare l'accordo nei termini esatti già concordati e autorizzati dal difensore principale, munito di procura speciale. In questo caso, il sostituto agisce come mero portavoce ("nuncius") della volontà del difensore e dell'assistito. Di conseguenza, l'accordo è pienamente valido e l'imputato viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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