La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28700/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di contratti preliminari di compravendita immobiliare. Se l'acquirente versa l'intero prezzo pattuito, tale somma non può essere qualificata come caparra confirmatoria, anche se il contratto la definisce tale. Di conseguenza, il venditore non può esercitare il diritto di recesso per un inadempimento di lieve importanza (come il mancato pagamento di spese per migliorie), ma deve agire con gli strumenti ordinari. La Corte ha cassato la decisione precedente, affermando che l'adempimento totale dell'obbligazione principale esclude la funzione tipica della caparra.
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