Estinzione del Reato per Condotte Riparatorie: La Cassazione Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 46572/2024) ha riaffermato l’importanza e l’applicabilità dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, previsto dall’articolo 162-ter del codice penale. Il caso offre uno spunto cruciale per comprendere come un risarcimento tempestivo e completo del danno possa portare alla chiusura definitiva di un procedimento penale, anche quando un giudice di grado inferiore omette di valutare tale aspetto.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un’accusa di tentata rapina impropria a carico di due persone. In primo grado, il Tribunale li aveva condannati, pur riconoscendo l’attenuante di aver integralmente risarcito il danno alla persona offesa prima dell’inizio del processo. Gli imputati avevano, infatti, versato una somma di 500 euro, superiore al valore dei beni sottratti (221 euro).
In appello, la Corte territoriale ha accolto parzialmente le richieste della difesa, riqualificando il reato da tentata rapina a tentato furto. Nonostante questa modifica, che rendeva il reato procedibile a querela di parte (un presupposto fondamentale per l’art. 162-ter), i giudici di secondo grado hanno omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta di dichiarare l’estinzione del reato per condotte riparatorie.
Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata valutazione della loro istanza.
L’Estinzione del Reato per Condotte Riparatorie secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza d’appello senza rinvio e dichiarando il reato estinto. I giudici hanno chiarito che, una volta riqualificato il fatto in un reato procedibile a querela, la Corte d’Appello avrebbe avuto il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 162-ter c.p.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su una rigorosa analisi dei presupposti richiesti dalla legge, che nel caso di specie erano tutti pienamente soddisfatti:
- Reato procedibile a querela: La riqualificazione in tentato furto ha fatto rientrare il reato tra quelli per cui è necessaria la querela della persona offesa.
- Riparazione integrale del danno: Gli imputati avevano versato una somma superiore al valore della refurtiva, coprendo sia il danno patrimoniale che quello morale.
- Tempestività: Il risarcimento era avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (che, nel caso del rito abbreviato, coincide con la fase di ammissione al rito).
La Corte ha sottolineato che il giudice di primo grado aveva già ritenuto congrua la somma versata ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p. (riparazione del danno). Tale valutazione, non contestata dall’accusa, è stata considerata sufficiente anche ai fini dell’estinzione del reato per condotte riparatorie. Inoltre, la persona offesa, non costituendosi parte civile e accettando il risarcimento, aveva manifestato con un comportamento concludente la propria soddisfazione.
Le Conclusioni
Questa sentenza è di fondamentale importanza perché chiarisce che l’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie deve essere applicato ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti, anche d’ufficio in sede di legittimità se le condizioni erano già state verificate nei gradi di merito. La Corte di Cassazione, rilevando l’omessa pronuncia della Corte d’Appello e la palese sussistenza di tutti i requisiti di legge, ha potuto decidere direttamente la causa, annullando la condanna e dichiarando estinto il reato. Ciò conferma la volontà del legislatore di favorire soluzioni deflattive del contenzioso penale quando l’offesa sia stata concretamente riparata.
Quando è possibile ottenere l’estinzione del reato per condotte riparatorie secondo l’art. 162-ter c.p.?
L’estinzione è possibile per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, a condizione che l’imputato abbia riparato interamente il danno (tramite restituzioni o risarcimento) ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Cosa succede se un giudice non si pronuncia su una richiesta di applicazione dell’art. 162-ter c.p.?
Se un giudice omette di pronunciarsi su una specifica istanza di estinzione del reato per condotte riparatorie, pur essendo state sollevate in appello, la sentenza è viziata. La Corte di Cassazione può annullare la decisione e, se i presupposti sono già accertati e provati, può dichiarare direttamente l’estinzione del reato senza rinviare a un nuovo giudizio.
Il risarcimento del danno valido per l’attenuante comune (art. 62, n. 6 c.p.) è sufficiente anche per l’estinzione del reato (art. 162-ter c.p.)?
Sì, la sentenza conferma che la valutazione sulla congruità del risarcimento effettuata per riconoscere l’attenuante della riparazione del danno è valida anche per sostenere la causa estintiva. Se un giudice ha già ritenuto il risarcimento congruo, tale valutazione è sufficiente per integrare uno dei presupposti richiesti per l’estinzione del reato, data l’identità della modalità risarcitoria.