Condotte Riparatorie: i Requisiti Formali dopo la Riforma Cartabia
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 48058/2023, offre un importante chiarimento sull’applicazione delle condotte riparatorie come causa di estinzione del reato, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia. Il caso riguarda un furto aggravato e analizza le condizioni necessarie affinché un’offerta di risarcimento del danno possa essere considerata valida ai fini dell’art. 162-ter del codice penale.
I Fatti di Causa
Un giovane veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato in concorso. Insieme a due complici, si era impossessato di una borsa contenente documenti, effetti personali e una piccola somma di denaro, dopo aver forzato la portiera di un’autovettura parcheggiata. Le aggravanti contestate erano l’uso di violenza sulla cosa e l’aver agito in numero di tre persone.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ricorreva in Cassazione basando la sua difesa su cinque motivi principali:
- Mancata estinzione del reato per condotte riparatorie: Sosteneva di aver offerto una somma di 500 euro alla persona offesa durante il processo di primo grado, offerta che era stata rifiutata. Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha reso il furto aggravato procedibile a querela, riteneva che tale offerta dovesse portare all’estinzione del reato.
- Insussistenza del concorso di persone: Affermava di aver agito solo come autista, senza essere a conoscenza delle intenzioni furtive del coimputato.
- Insussistenza delle aggravanti: Contestava la prova della violenza sulla cosa (la portiera forzata) e la partecipazione attiva di tutti e tre i soggetti.
- Mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità.
- Erroneità della revoca della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Cassazione sulle Condotte Riparatorie
Il punto centrale della sentenza riguarda il primo motivo di ricorso. La Corte Suprema ha ritenuto l’argomentazione infondata per due ragioni fondamentali.
In primo luogo, al momento del giudizio di primo grado, quando l’offerta di risarcimento fu effettuata, il delitto di furto aggravato non era ancora procedibile a querela. La procedibilità a querela è un presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’art. 162-ter c.p. sulle condotte riparatorie. Pertanto, l’offerta, in quel contesto, non poteva produrre l’effetto estintivo invocato.
In secondo luogo, anche dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia e durante il giudizio d’appello, l’imputato non ha formalizzato la sua offerta. La Corte sottolinea che, a fronte del rifiuto della persona offesa, l’imputato avrebbe dovuto procedere con una “offerta reale” secondo le forme previste dal codice civile (art. 1208 c.c.). La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente a provare l’impossibilità di adempiere per fatto non addebitabile all’imputato. Il tempo intercorso tra la riforma e l’udienza d’appello è stato ritenuto sufficiente per adempiere a tali formalità.
Altre Questioni Affrontate dalla Corte
La Cassazione ha rigettato anche gli altri motivi di ricorso, qualificandoli come tentativi di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non ammissibile in sede di legittimità. In particolare, ha confermato la sussistenza delle aggravanti e ha escluso l’attenuante del danno di lieve entità. Sul punto, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: il danno non va valutato solo in base al valore economico della somma sottratta (€ 11,00), ma considerando anche il pregiudizio complessivo arrecato alla vittima, come la perdita di documenti importanti (patente, carte di credito, documenti d’identità), il cui valore “strumentale” è ben superiore a quello venale.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato il rigetto del ricorso evidenziando la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Sulle condotte riparatorie, la motivazione è rigorosa: l’istituto previsto dall’art. 162-ter c.p. richiede il rispetto di precisi presupposti sostanziali (procedibilità a querela del reato) e procedurali (formalità dell’offerta in caso di rifiuto). La Riforma Cartabia, pur ampliando l’ambito dei reati procedibili a querela, non ha eliminato la necessità di seguire le procedure corrette per dimostrare la serietà dell’intento riparatorio. Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte ha ritenuto le motivazioni della Corte d’Appello logiche, congrue e prive di vizi, ribadendo che il giudizio di legittimità non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Le Conclusioni
La sentenza consolida l’interpretazione dei requisiti per l’applicazione delle condotte riparatorie. Per gli imputati, emerge la chiara indicazione che, in caso di rifiuto del risarcimento da parte della persona offesa, è indispensabile attivare la procedura formale dell’offerta reale per poter beneficiare dell’estinzione del reato. Inoltre, la pronuncia conferma che la valutazione del danno, ai fini del riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità, deve avere un approccio complessivo, considerando tutti i pregiudizi, anche non patrimoniali, subiti dalla vittima.
Per ottenere l’estinzione del reato tramite condotte riparatorie, è sufficiente una semplice offerta di risarcimento?
No. La sentenza chiarisce che se la persona offesa rifiuta l’offerta, l’imputato deve procedere con le formalità dell'”offerta reale” previste dal codice civile per dimostrare la propria seria intenzione di risarcire il danno.
Il furto di un portafoglio con documenti e carte di credito può essere considerato un danno di lieve entità?
No. Secondo la Corte, il danno non si limita al valore monetario degli oggetti rubati, ma include il pregiudizio complessivo, compreso il valore strumentale di documenti e carte di credito e il disagio causato alla vittima dalla loro sottrazione.
La “riforma Cartabia” ha reso applicabile l’istituto delle condotte riparatorie a procedimenti già in corso?
Sì, ma a precise condizioni. La sentenza specifica che il reato deve essere divenuto procedibile a querela e che l’imputato deve adempiere correttamente agli oneri previsti dalla norma, come la formalizzazione dell’offerta risarcitoria, per poter beneficiare dell’estinzione del reato.