L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, contestando l'uso di fatture per operazioni inesistenti emesse da un evasore totale. Il contribuente ha impugnato l'atto lamentando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di un accertamento a tavolino. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, per i tributi armonizzati come l'IVA, l'assenza di un confronto preventivo annulla l'atto solo se il contribuente supera la prova di resistenza, dimostrando che le sue ragioni avrebbero potuto cambiare l'esito del controllo. Nel caso specifico, il contribuente non ha proposto alcuna difesa concreta, limitandosi a chiedere un accordo di adesione poi rifiutato. Di conseguenza, l'accertamento è stato ritenuto pienamente valido e il ricorso è stato respinto.
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