In un caso originato dal dissesto di una grande società alimentare, la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri per la ripartizione del debito solidale in sede di regresso. Un co-obbligato, dopo aver pagato l'intera somma provvisionale stabilita in sede penale, ha agito contro gli altri. La Corte ha stabilito che la ripartizione del debito solidale deve basarsi sull'importo effettivamente richiesto dal creditore e pagato dal solvens, non sull'ipotetico danno totale. L'appello del condebitore, che mirava a ricalcolare le quote sul danno complessivo, è stato quindi respinto.
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