La Cassazione stabilisce che il 'premio speciale unitario' per le cooperative di facchinaggio non è stato abrogato dalla normativa del 2001 sulla retribuzione. La disciplina speciale prevale su quella generale (lex specialis derogat legi generali), e non può essere applicato un calcolo basato sulla retribuzione effettiva per il periodo contestato. La modifica del regime richiede un apposito decreto ministeriale.
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