Una società immobiliare in fallimento ha impugnato avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha stabilito che il principio del giudicato esterno prevale: una precedente sentenza definitiva, che aveva già qualificato la società come non operativa per un'annualità, estende i suoi effetti agli accertamenti successivi basati sulla stessa situazione di fatto. La Corte ha inoltre chiarito che, per i tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per le società di comodo.
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