La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un individuo che chiedeva la **retrodatazione custodia cautelare** per due misure disposte in procedimenti diversi. Il Ricorrente sosteneva l'unicità o la connessione dei procedimenti e la desumibilità degli elementi per la seconda misura dagli atti del primo. La Corte ha chiarito che la nozione di 'procedimento' ai fini della retrodatazione è formale, legata all'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Ha inoltre ribadito che l'onere di provare la desumibilità degli elementi spetta al ricorrente, prova non fornita nel caso specifico, data la cronologia degli atti.
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