La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato da due imputati condannati per spendita di monete false, truffa e furto aggravato. La decisione si fonda su vizi procedurali, come la presentazione di motivi non sollevati in appello, e sulla manifesta infondatezza delle censure, che si limitavano a riproporre questioni già respinte. La Corte conferma la sussistenza dell'aggravante della destrezza e l'insussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità, ribadendo principi consolidati in materia.
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