La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una cittadina che chiedeva la cancellazione dal casellario giudiziale di una sentenza italiana di riconoscimento di una condanna greca per stupefacenti. La ricorrente sosteneva che, non avendo tale riconoscimento prodotto effetti concreti sulla recidiva, il provvedimento fosse ormai privo di esecutività e quindi cancellabile. I giudici hanno chiarito che l'elenco dei casi che consentono la cancellazione dal casellario giudiziale, previsto dall'articolo 5 del d.P.R. 313/2002, è tassativo. Il mancato effetto pratico in un singolo procedimento non rende la sentenza di riconoscimento "non esecutiva". Di conseguenza, la richiesta di cancellazione è stata respinta, confermando la permanenza dell'iscrizione nel casellario.
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