Una società ha impugnato cinque verbali per infrazioni al Codice della Strada, contestando principalmente il potere sanzionatorio degli ausiliari del traffico che li avevano emessi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, non entrando nel merito della questione. La decisione si fonda sul fatto che l'atto di ricorso era troppo generico e non rispettava il 'principio di autosufficienza'. La società, infatti, non aveva specificato in modo chiaro e completo i motivi di opposizione già presentati nei gradi precedenti. Di conseguenza, pur potendo avere delle ragioni valide, la società ha perso la causa per un vizio di forma, vedendosi confermare le sanzioni amministrative.
Continua »