La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5148/2024, ha stabilito un importante principio in materia di confisca del profitto da reato tributario. In un caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la Suprema Corte ha chiarito che l'importo dell'IRAP evasa deve essere escluso dal calcolo della somma da confiscare. Secondo i giudici, l'IRAP non è un'imposta sui redditi in senso tecnico, ma un tributo basato sulla capacità produttiva autonoma dell'impresa, e quindi non rientra nel perimetro del reato contestato. La confisca resta invece valida per IRPEF, IVA e addizionali regionali e comunali.
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