La Corte di Cassazione ha confermato la condanna solidale di due società di trasporto, una cedente e una cessionaria, per il pagamento di permessi compensativi non goduti dai lavoratori. Il ricorso della società cedente, che contestava la propria responsabilità e l'interpretazione di una clausola di manleva, è stato respinto. La Corte ha chiarito che i debiti da lavoro sorti prima della cessione restano a carico del datore di lavoro originario e che la manleva opera correttamente per le passività non esposte in bilancio, proteggendo l'acquirente. La decisione consolida i principi di responsabilità nella gestione dei debiti da lavoro durante le operazioni di trasferimento aziendale.
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