Un'azienda acquirente si opponeva a un decreto di pagamento sollevando un'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il tribunale corretto fosse quello della sua sede principale. Il primo giudice le dava ragione. La società fornitrice, però, si è rivolta alla Corte di Cassazione, che ha ribaltato la decisione. La Corte ha stabilito che l'obiezione era incompleta. Per contestare la competenza, un'azienda non solo deve indicare il foro della propria sede, ma deve anche provare di non avere sedi secondarie nel territorio del tribunale dove è stata citata. Mancando questa prova, l'eccezione è stata respinta e la competenza del primo tribunale è stata confermata.
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