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Art. 1176 Codice Civile — Sezione Sesta Penale

3 provvedimenti

Altri anni per Art. 1176 Codice Civile

Tutela dei creditori terzi nella confisca: banche e fornitori
La Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per la tutela dei creditori terzi nella confisca di prevenzione. Nel caso specifico, diversi fornitori e banche avevano chiesto il riconoscimento dei loro crediti verso un imprenditore colpito da confisca antimafia. La Corte ha accolto i ricorsi dei fornitori ordinari e della banca cessionaria del credito, stabilendo che la loro buona fede non può essere esclusa solo per la conoscenza generica di indagini sul debitore. Al contrario, ha respinto il ricorso di un istituto di credito che aveva omesso i controlli antiriciclaggio durante un'operazione di scudo fiscale da dieci milioni di euro per lo stesso imprenditore. Per la banca, l'omissione dei doveri di diligenza qualificata esclude la buona fede necessaria a salvare il credito.
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Incolpevole affidamento: la banca perde il mutuo ipotecario
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Istituto di Credito che chiedeva l'ammissione al passivo di un credito derivante da un mutuo ipotecario concesso a una società, i cui beni erano stati sottoposti a sequestro antimafia. La banca sosteneva la propria buona fede, ma i giudici hanno confermato l'esclusione del credito. L'istruttoria per la concessione del mutuo era infatti palesemente carente e piena di anomalie: i soci della società finanziata erano nullatenenti, la garanzia prestata era solo simbolica e vi erano flussi di denaro di origine ignota. La Suprema Corte ha stabilito che non può esservi incolpevole affidamento se la banca ignora i segnali di allarme e viola gli obblighi di diligenza professionale e la normativa antiriciclaggio nell'erogazione del credito.
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Buona fede del creditore e sequestro: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato un decreto che negava a un istituto di credito l'ammissione al passivo dei crediti vantati verso un soggetto sottoposto a sequestro di prevenzione. La Corte ha stabilito che, per escludere un credito, non basta una motivazione generica sulla sua 'strumentalità' all'attività illecita. È necessario un accertamento rigoroso e preliminare di tale nesso. Solo dopo aver provato la strumentalità, si può valutare la buona fede del creditore, verificando se, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere il collegamento tra il finanziamento e il crimine al momento dell'erogazione.
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