L'Assicurazione ha citato in giudizio L'Istituto di Credito per aver pagato un assegno di traenza con clausola di intrasferibilità, nonostante il nome del beneficiario fosse stato falsificato. I giudici di merito avevano respinto la richiesta, ritenendo che L'Istituto di Credito avesse agito con la dovuta **diligenza bancaria falsificazione assegno**, in quanto la contraffazione non era visibile a un esame superficiale e il portatore era conosciuto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la diligenza richiesta alla banca per rilevare una falsificazione è quella dell'"accorto banchiere", che non implica l'uso di strumenti sofisticati o competenze da grafologo. L'Istituto di Credito non è responsabile se la falsificazione non era riconoscibile a prima vista da un impiegato medio.
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