Un professionista ha chiesto il pagamento per una relazione di "Attestazione concordato preventivo" redatta per un'azienda poi fallita. Il suo credito, di oltre 13.000 euro, era stato escluso dallo stato passivo del Fallimento. Il professionista ha impugnato la decisione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente basato il rigetto su una presunta eccezione di inadempimento mai sollevata dai curatori. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'attestazione era generica e carente. La Corte ha inoltre rilevato che la questione dell'eccezione di inadempimento era stata sollevata per la prima volta in Cassazione, rendendo il motivo inammissibile. Il professionista ha perso, vedendo confermata l'esclusione del suo credito e dovendo pagare ulteriori oneri.
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