La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31090/2023, ha stabilito un principio fondamentale sul calcolo degli interessi su indennizzo dovuto dallo Stato. In un caso riguardante un'espropriazione di beni all'estero, la Corte ha confermato che per la somma aggiuntiva di indennizzo, riconosciuta solo in sede giudiziale, gli interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale e non dai precedenti decreti di liquidazione amministrativa. Questo perché la somma aggiuntiva diventa certa, liquida ed esigibile solo con la sentenza, e la domanda giudiziale funge da atto di costituzione in mora.
Continua »