Un condomino, proprietario di un garage, ha avviato un'azione di tutela possessoria in condominio poiché l'amministrazione aveva collocato grandi vasi di fiori sul marciapiede del cortile comune, bloccando il passaggio pedonale. Successivamente i vasi sono stati rimossi, portando alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Condominio è stato condannato a pagare le spese legali in base al principio della soccombenza virtuale. Il Condominio ha fatto ricorso sostenendo di non essere l'autore materiale del posizionamento dei vasi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il Condominio, in quanto custode delle aree comuni, ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero transito dei condomini, anche se posizionati da terzi. Il Condominio perde la causa e deve pagare le spese processuali.
Continua »