Un ente pubblico universitario ha chiesto a una studentessa la restituzione delle somme ricevute per alcune borse di studio, contestando la veridicità delle sue dichiarazioni sulla composizione del nucleo familiare. La studentessa ha fatto causa per accertare la correttezza dei dati forniti, evidenziando la separazione di fatto dei genitori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che la controversia spetta al giudice ordinario poiché l'erogazione del beneficio non prevede discrezionalità amministrativa. Inoltre, la Corte ha stabilito che i certificati anagrafici hanno solo valore presuntivo e possono essere smentiti da altre prove, come l'effettiva cessazione della coabitazione dei genitori. Di conseguenza, la revoca della borsa di studio è stata dichiarata illegittima.
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