Un committente conviene in giudizio un esecutore per ottenere l'accertamento negativo di un presunto debito per opere edili aggiuntive. L'esecutore richiede il pagamento calcolando il saldo in base alle ore di manodopera impiegate. Al contrario, l'appaltatore riconosce unicamente il calcolo a misura, già interamente liquidato. La Corte di Cassazione respinge le richieste dell'esecutore. I giudici chiariscono che il compenso nel subappalto si calcola normalmente a corpo o a misura, poiché l'appaltatore assume su di sé il rischio del tempo impiegato nell'opera. La quantificazione a tempo costituisce una deroga eccezionale. Di conseguenza, l'esecutore deve fornire la prova rigorosa di uno specifico accordo per il conteggio a ore. In mancanza di tale prova, prevale il criterio a misura meno oneroso per il committente.
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