Una Società ha eseguito lavori extra-contratto per la messa in sicurezza di una chiesa, chiedendo il pagamento alla Pubblica Amministrazione. Dopo un decreto ingiuntivo (ordine di pagamento) iniziale, i giudici di merito hanno escluso il credito, negando sia l'esistenza di un accordo per i lavori aggiuntivi sia i presupposti per l'azione di indebito arricchimento (arricchimento senza giusta causa). La Corte di Cassazione non ha valutato il merito della controversia. Ha invece riscontrato un vizio procedurale fondamentale: il ricorso non era stato notificato all'Avvocatura dello Stato, come richiesto dalla legge, ma direttamente all'Amministrazione. Per questo motivo, la Corte ha ordinato di rinnovare la notifica del ricorso, rinviando la decisione sul merito.
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