Un figlio cita in giudizio la madre e il fratello, sostenendo la simulazione della vendita di un immobile di sua proprietà. Aveva dato alla madre una procura per vendere, ma lei lo ha ceduto al fratello senza corrispondergli il prezzo. La sua tesi era che si trattasse di una donazione mascherata, nulla per vizio di forma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno ritenuto non provata la simulazione, valorizzando una dichiarazione scritta in cui il figlio, a fronte di una somma di denaro, rinunciava a future pretese economiche. La Corte ha concluso che il figlio non era il reale proprietario economico del bene, intestatogli solo per ragioni fiscali, e quindi non aveva diritto a nulla.
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