La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25649/2024, ha stabilito che la giurisdizione pubblico impiego in materia di restituzione di somme pensionistiche integrative si determina in base al momento in cui la pretesa è divenuta azionabile. Nel caso di specie, sebbene il rapporto di lavoro fosse cessato prima del 30 giugno 1998, i pagamenti indebiti e la successiva richiesta di restituzione sono avvenuti dopo tale data. Pertanto, la Corte ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, respingendo il ricorso dell'ente previdenziale.
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