Una società del settore alimentare ha impugnato la sua riclassificazione da artigiana a industriale operata dall'INPS, che contestava il superamento dei limiti dimensionali e la mancanza di partecipazione personale dei soci. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'inquadramento previdenziale impresa artigiana spetta alla società stessa. L'iscrizione all'albo ha valore solo indiziario e non vincola l'ente previdenziale, che valuta la natura sostanziale dell'attività.
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