La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29263/2024, ha chiarito che il semplice protrarsi dell'utilizzo di un passaggio, originariamente concesso a titolo personale, non è sufficiente a trasformare la detenzione in possesso utile per l'usucapione. È necessario un atto di 'interversione del possesso', ovvero un'opposizione esplicita contro il proprietario o un nuovo titolo proveniente da un terzo. Nel caso di specie, la Corte ha negato l'usucapione della servitù di passaggio perché chi la utilizzava non ha mai manifestato in modo inequivocabile la volontà di possedere il diritto come proprio, rimanendo in una condizione di mera detenzione anche dopo la vendita del fondo a nuovi proprietari.
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