Un'assemblea condominiale, in assenza di tabelle millesimali, approva una delibera per la ripartizione provvisoria spese condominiali relative all'allaccio alla fognatura. Il criterio scelto è 'per unità abitativa', con riserva di conguaglio futuro. Un condomino si oppone, sostenendo la validità di una precedente prassi che divideva le spese in parti uguali. La Corte di Cassazione stabilisce che l'assemblea può legittimamente deliberare a maggioranza una ripartizione provvisoria, purché basata su un criterio proporzionale. La precedente delibera, basata su un criterio 'capitario' (in parti uguali) e approvata a maggioranza, è invece nulla e non produce alcun effetto vincolante. L'impugnazione del condomino viene quindi respinta.
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