La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di falso ideologico (art. 481 c.p.) a carico di un progettista che aveva attestato la conformità di un'opera edilizia al progetto approvato. In realtà, gli immobili presentavano significative difformità, come piani seminterrati e sottotetti resi abitabili in violazione delle norme urbanistiche. La Corte ha stabilito che la dichiarazione di fine lavori, in questo contesto, costituisce un certificato e che la falsità, commessa con dolo, non poteva essere considerata di particolare tenuità, data la sua funzione di occultare un illecito urbanistico.
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