Una ex portiera occupava un appartamento condominiale sostenendo fosse l'unico accesso a un vano di sua proprietà. Il Condominio agiva in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile e il risarcimento per l'occupazione senza titolo. Dopo due gradi di giudizio favorevoli al Condominio, l'erede della donna impugnava la decisione. Tuttavia, prima della decisione finale, le parti raggiungevano un accordo transattivo stragiudiziale. L'erede ha quindi presentato rinuncia al ricorso, accettata formalmente dal Condominio. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità degli atti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese legali come concordato tra i soggetti coinvolti.
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