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Art. 111 Legge Fallimentare (R.D. 267/1942)

6 provvedimenti

Bancarotta preferenziale: Liquidatore si paga prima, condannato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta preferenziale nei confronti del liquidatore di una società, poi fallita. L'imputato si era auto-liquidato il proprio compenso prima di depositare la domanda di concordato preventivo. I giudici hanno stabilito che tale pagamento non costituisce un credito 'prededucibile' (da pagare con priorità), perché l'attività del liquidatore, in questa fase, si identifica con quella della società stessa e non è un'attività professionale esterna finalizzata alla procedura. Pagando sé stesso, ha violato la parità di trattamento tra i creditori, favorendo il proprio credito a danno degli altri. La sua condanna è stata quindi confermata.
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Fallimento: Penale per Ritardo Diventa Credito Prioritario
La Cassazione ha chiarito la questione della prededuzione penale contrattuale in un caso di fallimento. Un'azienda, dopo la risoluzione del contratto di affitto di un ramo d'azienda e già in procedura concorsuale, non aveva restituito i beni. Il proprietario ha chiesto che la penale giornaliera per il ritardo fosse pagata in via prioritaria (in prededuzione). La Corte ha dato ragione al proprietario, stabilendo che la decisione degli organi fallimentari di continuare a occupare l'azienda per trarne un'utilità giustifica il pagamento prioritario non solo dell'indennità di occupazione, ma anche della penale accessoria. Il Fallimento ha perso la causa e deve pagare la penale come credito privilegiato.
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Danni pre-fallimento: no al credito prededucibile del locatore
La Corte di Cassazione ha stabilito che il proprietario di un immobile non può pretendere il pagamento prioritario per le riparazioni di danni causati dall'inquilino prima che quest'ultimo fallisse. Anche se il curatore fallimentare subentra nel contratto di locazione, il risarcimento per tali danni non costituisce un credito prededucibile. Questo perché l'obbligazione di ripristino è sorta quando l'azienda era ancora operativa ('in bonis') e non a causa dell'attività della procedura fallimentare. Di conseguenza, il credito del proprietario viene considerato un normale credito concorsuale, senza alcuna priorità di pagamento.
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Crisi d’impresa: la prededuzione del credito salva il fornitore
Una società fornitrice di servizi di manutenzione ha continuato a lavorare per una compagnia aerea anche dopo che quest'ultima ha avviato una procedura di concordato preventivo, a cui è seguita un'amministrazione straordinaria. La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio sulla prededuzione del credito: quando le procedure concorsuali si susseguono senza interruzione, i crediti sorti per prestazioni essenziali alla continuità aziendale durante la prima procedura devono essere pagati con priorità nella seconda. Di conseguenza, il fornitore ha ottenuto il diritto di essere pagato prima di altri creditori, vedendo riconosciuto il suo credito come prededucibile perché indispensabile per l'attività dell'impresa in crisi.
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Domanda Ultratardiva: Credito Post-Fallimento non Salva dal Ritardo
Un'azienda presenta una domanda ultratardiva per recuperare crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento di un'altra società con cui aveva un contratto. La Cassazione respinge il ricorso, affermando un principio cruciale: anche per i crediti sorti dopo il fallimento, la domanda ultratardiva è ammissibile solo se il creditore dimostra che il ritardo è dovuto a una causa a lui non imputabile. Il creditore deve agire in un 'termine ragionevole' da quando il credito sorge. In questo caso, l'eccessivo tempo trascorso tra la conoscenza del fallimento e la presentazione della domanda ha reso il ritardo colpevole, determinando l'inammissibilità della richiesta di pagamento.
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Domanda ultratardiva: fornitura non pagata diventa danno risarcibile
Un'azienda fornitrice consegna merce a un cliente che fallisce subito dopo. La prima richiesta di pagamento viene respinta. Successivamente, l'azienda presenta una domanda ultratardiva non più per il pagamento, ma per il risarcimento del danno, poiché la merce è sparita e non può essere restituita. Il Tribunale la considera una duplicazione della prima e la dichiara inammissibile. La Cassazione ribalta la decisione, chiarendo che la seconda domanda è diversa dalla prima sia nell'oggetto (petitum) sia nella causa giuridica (causa petendi). Pertanto, la domanda ultratardiva è ammissibile e deve essere esaminata nel merito.
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