La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta preferenziale nei confronti del liquidatore di una società, poi fallita. L'imputato si era auto-liquidato il proprio compenso prima di depositare la domanda di concordato preventivo. I giudici hanno stabilito che tale pagamento non costituisce un credito 'prededucibile' (da pagare con priorità), perché l'attività del liquidatore, in questa fase, si identifica con quella della società stessa e non è un'attività professionale esterna finalizzata alla procedura. Pagando sé stesso, ha violato la parità di trattamento tra i creditori, favorendo il proprio credito a danno degli altri. La sua condanna è stata quindi confermata.
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