Un condannato per truffa, giudicato in assenza, ha chiesto la "remissione in termini penale" per contestare la sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile. Ha chiarito che, per i giudicati in assenza successivi alla legge 67/2014, il rimedio corretto è la "rescissione del giudicato", non la "remissione in termini", applicabile solo ai vecchi procedimenti contumaciali. La Corte ha anche respinto l'eccezione di incompatibilità del giudice e ha rilevato la tardività della richiesta e la corretta notifica all'imputato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese per il ricorrente.
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