Una società di costruzioni propone ricorso in Cassazione contro una banca, contestando la nullità di un contratto di leasing per tassi usurari. Tuttavia, la ricorrente dichiara di essere succeduta per incorporazione alla società attrice del primo grado, ma non a quella che ha effettivamente proposto l'appello. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare. I giudici chiariscono che il potere di impugnare una sentenza spetta esclusivamente a chi ha formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. Inoltre, la ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale della fusione societaria che avrebbe giustificato il suo subentro nel processo. Di conseguenza, la società ricorrente perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali.
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