Una società cita in giudizio una banca per la restituzione di somme indebitamente percepite. Durante il processo, la società viene cancellata dal Registro delle Imprese. I soci, già presenti in giudizio come fideiussori, proseguono la causa. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5387/2024, ha stabilito che i giudici di merito hanno errato nel condannare la banca al pagamento in favore dei soci. Questi ultimi, infatti, non avevano mai specificato di agire quali successori della società estinta, limitandosi a proseguire nella loro originaria veste di fideiussori. Tale decisione configura una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultra petita), rendendo necessaria una specifica allegazione della qualità di successore per ottenere il credito della società estinta.
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