Una società di costruzioni ha richiesto il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione di un centro commerciale su un'area precedentemente demaniale. Dopo una complessa vicenda giudiziaria, l'ex liquidatore della società ha proposto ricorso in Cassazione agendo sia in proprio che come rappresentante legale dell'ente. Tuttavia, la società era stata già cancellata dal Registro delle Imprese. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando il tema dell'estinzione della società e legittimazione processuale. Con la cancellazione, la società perde la capacità di stare in giudizio e il liquidatore decade dai suoi poteri rappresentativi. Solo i soci, in quanto successori, avrebbero potuto impugnare la sentenza, ma il ricorrente non ha dimostrato tale qualità né ha giustificato adeguatamente l'azione intrapresa in proprio.
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