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Art. 110 Codice Penale — Sezione Lavoro Civile

7 provvedimenti

Altri anni per Art. 110 Codice Penale

Retribuzione di risultato: spetta al dirigente licenziato?
Un ex dirigente di un'amministrazione pubblica, licenziato a seguito di una condanna penale, ha richiesto il pagamento della retribuzione di risultato per gli anni precedenti al licenziamento. La Corte d'Appello ha respinto la domanda basandosi su un accordo sindacale integrativo che escludeva i dirigenti licenziati dal beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che i contratti collettivi integrativi non possono essere sindacati in sede di legittimità per violazione di legge, ma solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni di interpretazione contrattuale.
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Falsa attestazione presenza: licenziamento legittimo
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di due dipendenti pubblici per falsa attestazione della presenza. La Corte ha ritenuto provato che un collega timbrasse il badge per loro, configurando una grave violazione del rapporto di fiducia che giustifica la massima sanzione espulsiva, respingendo le censure sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla proporzionalità della sanzione.
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Licenziamento medico: violazione dell’esclusività
Un medico dipendente di una ASL è stato licenziato per aver violato il patto di esclusività, svolgendo attività professionale presso una struttura privata. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12973/2024, ha confermato la legittimità del licenziamento medico, ritenendo il ricorso del professionista inammissibile. La Corte ha stabilito che la violazione dell'obbligo di esclusività costituisce un grave inadempimento lesivo del dovere di fedeltà, tale da giustificare la sanzione espulsiva, e che la valutazione sulla proporzionalità della sanzione è di competenza dei giudici di merito.
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Dimissioni per violenza privata: annullabilità
Un lavoratore, costretto a dimettersi sotto minaccia, ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per le retribuzioni non percepite, sostenendo la nullità delle dimissioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che le dimissioni per violenza privata configurano un "reato in contratto", rendendo l'atto annullabile e non nullo. Poiché l'azione di annullamento era prescritta, la Corte ha respinto la richiesta di retribuzioni, confermando il solo diritto al risarcimento del danno.
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Licenziamento giusta causa per reati extralavorativi
Un dipendente di un'azienda di servizi pubblici è stato licenziato per giusta causa a seguito di una condanna penale definitiva per reati di truffa e falso. Tali reati erano stati commessi prima della sua assunzione a tempo indeterminato, ma la condanna è divenuta irrevocabile durante il rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, stabilendo che anche una condotta extralavorativa pregressa può irrimediabilmente compromettere il vincolo fiduciario, specialmente quando il lavoratore svolge mansioni che richiedono un elevato grado di affidabilità, come quelle di un portalettere.
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Licenziamento per seconda attività: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione conferma il licenziamento per seconda attività di un dipendente di una società di trasporti. Questi svolgeva, senza autorizzazione, un'intensa attività imprenditoriale nel settore della cantieristica navale, con ruoli operativi e in un contesto allarmante. La Corte ha ritenuto irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario, specificando che l'obbligo di fedeltà va oltre la mera non concorrenza e che la contestazione disciplinare, avvenuta dopo la piena conoscenza dei fatti emersi da un'indagine penale, era tempestiva. Il licenziamento per giusta causa è stato quindi giudicato legittimo.
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Notificazione licenziamento: quando è valida? La Cass.
La Corte di Cassazione ha confermato la validità della notificazione di un licenziamento a un dipendente agli arresti domiciliari, ritenendo l'impugnazione tardiva. La Corte ha stabilito che le annotazioni postali sulla tentata consegna e sulla compiuta giacenza hanno valore probatorio, anche in assenza di firma dell'operatore. Il ricorso del lavoratore è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e non a contestare una violazione di legge.
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