Un contribuente, socio di una società di persone, ha richiesto il rimborso imposte sisma 1990 nella misura del 90% per le tasse versate tra il 1990 e il 1992. Ottenuta una sentenza favorevole definitiva, ha avviato un giudizio di ottemperanza poiché l'Amministrazione finanziaria aveva pagato solo il 50%, invocando limiti di bilancio e la normativa sugli aiuti di Stato. La Corte di Cassazione ha chiarito che i limiti di spesa non cancellano il diritto al rimborso, ma incidono solo sulle modalità di pagamento. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco stabilendo che il giudice dell'ottemperanza deve verificare se il rimborso rispetti i limiti del regime de minimis europeo, per evitare che si traduca in un aiuto di Stato illegittimo. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.
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