I Vicini hanno promosso un'azione possessoria contro il Proprietario del Muro, lamentando che quest'ultimo avesse costruito una recinzione abusiva invadendo la loro proprietà e bloccando una servitù di passaggio con mezzi agricoli e a piedi. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda, ordinando la demolizione del muro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Proprietario del Muro. I giudici hanno chiarito che, nel giudizio possessorio, rileva solo l'effettivo esercizio del passaggio e non l'eventuale assenza di interclusione del fondo, tipica del giudizio petitorio. Inoltre, l'asserita antieconomicità della demolizione non limita la tutela possessoria, che esige il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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