Una società, il cui terreno è diventato intercluso a seguito di un'espropriazione da parte di un Comune, ha chiesto una servitù di passaggio gratuita su fondi vicini. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la servitù di passaggio gratuita, ai sensi dell'art. 1054 c.c., può essere costituita solo sulla porzione di fondo residua da cui è stata distaccata la parte espropriata, e non su fondi di terzi o su altri fondi dell'ente espropriante.
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