La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26809/2024, ha stabilito che l'Agente della Riscossione non ha l'obbligo, ma solo la facoltà, di effettuare la chiamata in causa dell'ente impositore nel processo tributario avviato da un contribuente. La Corte ha qualificato tale atto come una 'litis denuntiatio', ovvero una mera comunicazione della pendenza della lite, che non richiede l'autorizzazione del giudice. Di conseguenza, il ricorso dell'Agente della Riscossione, che si lamentava del diniego del giudice di merito a tale chiamata, è stato respinto.
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